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SUPERBONUS 110%

IL NUOVO SUPERBONUS INCREMENTA AL 110% LA DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER MIGLIORARE LA CLASSE ENERGETICA DELLA PROPRIA ABITAZIONE ATTRAVERSO DETERMINATI INTERVENTI.

QUANDO E COME ACCEDERVI.

Il "Decreto Rilancio 2020" (Decreto-legge 19 Maggio 2020 n.34) consente di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione senza impegno economico da parte del titolare della detrazione, anzi recuperando un ulteriore 10% delle spese sostenute nel periodo di validità del provvedimento, a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Il decreto incrementa infatti le detrazioni al 110%, migliorando in una misura senza precedenti le condizioni già molto convenienti dell’Ecobonus al 50% o al 65%, che resta comunque ancora in vigore per gli interventi che non rientrano nel nuovo provvedimento.

Scendiamo ora nei dettagli per poter accedere al nuovo Superbonus, che saranno perfezionati dalle misure applicative che verranno rese note nelle prossime settimane.

Chi potrà sfruttare il Superbonus al 110%?

I contribuenti Irpef proprietari di unità adibite ad abitazioni principali e i condomìni.
Per il momento sono esclusi gli interventi effettuati sulle seconde case, anche se non è escluso che in sede di conversione del Decreto in Legge ci possano essere delle variazioni in senso positivo su questo punto. Non è altresì definito se questa limitazione riguardi anche gli interventi realizzati sulle seconde case costituite da appartamenti condominiali.

Quali interventi consentono di accedere al nuovo Superbonus?

Due sono le condizioni per potervi accedere.

1. Anzitutto è necessario che gli interventi di efficientamento energetico comportino nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, laddove non fosse possibile per le caratteristiche dell’immobile, il conseguimento della classe energetica più alta possibile. Il passaggio di classe energetica dovrà essere certificato attraverso l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ed asseverato dallo stesso.

2. La seconda condizione per accedere al Superbonus prevede che all’interno dei lavori sia obbligatoriamente presente uno di questi interventi:

- la coibentazione degli edifici di almeno il 25% della superficie esterna; il limite di spesa è di 60.000 euro per le abitazioni familiari e di 60.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari nel caso di condomìni;

- nei condomini la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con (a) caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, (b) pompe di calore, (c) sistemi ibridi per un importo di spese non superiore ad 30.000 euro moltiplicato eventualmente per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

- Nelle abitazioni unifamiliari la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con (a) pompa di calore o (b) sistemi ibridi per un importo di spese non superiore a 30.000 euro.

In sintesi, solo in presenza di uno dei due interventi sopra descritti, che accedono da soli al nuovo Ecobonus 110%, si possono far rientrare nella detrazione del 110% anche tutti gli altri eventuali interventi previsti dal precedente Ecobonus, tra cui per esempio:

- il solare termico;

- la caldaia a condensazione;

- l’installazione di pannelli fotovoltaici (con spesa di 48.000 euro e vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale);

- l’installazione di impianti di accumulo elettrico da abbinare agli impianti fotovoltaici;

- l’installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche;

- gli impianti di microcogenerazione;

- il rifacimento delle facciate;

- la sostituzione dei serramenti.

In assenza di entrambe le condizioni sopra descritte, tutti gli interventi elencati possono comunque continuare a sfruttare il bonus valido in precedenza (50, 65 o 75%), a seconda della soluzione adottata.

02/07/2020 commenti (1)

INCENTIVI STATALI

INCENTIVI STATALI - VADEMECUM 2019

NOVITA’ SULLE DETRAZIONI FISCALI RELATIVE AD IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e siti ENEA

 

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha prorogato fino al 31.12.19 le detrazioni fiscali già in essere (50% ristrutturazione edilizia, 50 o 65% Ecobonus), senza apportare alcuna variazione.

Per quanto concerne la detrazione fiscale del 65% (Ecobonus) per le spese sostenute nel 2019, relativamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, evidenziamo i seguenti punti:

  1. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchi a condensazione con efficienza inferiore alla classe A (Ciao AT, Mynute Sinthesi).
  2. Le detrazioni vengono concesse al 50% per l'installazione di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A con valvole termostatiche in caso di impianti a radiatori;
  3. Detta detrazione potrà essere portata al 65% nel caso di contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (p.es. BeSMART), appartenenti alle classi V, VI o VIII secondo i Regolamenti ErP attualmente in vigore.

L’Ecobonus viene inoltre previsto per:

  1. impianti dotati di apparecchi ibridi factory‐made, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (vedi Catalogo Listino, sezione Sistemi Ibridi);
  2. sostituzione di impianto termico esistente con pompa di calore il cui COP sia conforme ai valori minimi fissati nell’allegato I del D.M 06.08.09. La detrazione si applica anche nei casi in cui la pompa di calore non sostituisca ma integri il vecchio impianto di climatizzazione invernale (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 458/E del 1°dicembre 2008).

 

Continua la lettura del documento scaricando il Vademecum 2019

02/07/2020 commenti (0)

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27/05/2016 commenti (0)